(massima n. 1)
Spetta al collegio per i reati ministeriali decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio: né a tale conclusione può opporsi che in tal modo, avendo detto collegio svolto l'istruttoria, si violerebbe il principio ricavabile dalle norme vigenti, di separazione tra organi delle indagini ed organi deputati a conoscere nel merito delle stesse. Il sistema predisposto dal legislatore costituzionale non prevede invero detta incompatibilità e d'altro canto il rinvio alle norme vigenti di cui all'art. 9 comma quinto della L.C. 16 gennaio 1989 n. 1 non riguarda l'organo della procedura, ma la struttura della medesima (così in particolare dovrà distinguersi tra atti del collegio da raccogliersi sul fascicolo del dibattimento e quelli da inserirsi nel fascicolo del pubblico ministero).