(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 405 e 416 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono, rispettivamente per l'esercizio dell'azione penale e per il rinvio a giudizio, l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato. Infatti, non sussiste violazione del diritto di difesa in quanto questo è costituzionalmente garantito «in ogni stato e grado del giudizio», per cui il diritto stesso è menomato dall'omessa previsione nel nuovo codice di rito, di un obbligo a carico del pubblico ministero di sentire, prima della richiesta di rinvio a giudizio, la persona iscritta nel registro delle notizie di reato o anche di procedere nei confronti della stessa a una formale contestazione, durante il corso delle indagini preliminari: poiché il P.M. esercita l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, a seguito della quale l'indagato assume la posizione di imputato (art. 60 c.p.p.), lo stesso ha tutta la possibilità di difendersi nel dibattimento, e a partire da tale momento in tutte le fasi successive (cioè appunto «in ogni stato e grado del giudizio»), essendo questa la sede specifica nella quale vanno acquisite le prove.