(massima n. 1)
La nullitą derivante dall'omessa traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari inviato all'indagato che ignori la lingua italiana č di ordine generale ma non assoluta (cosiddetta a regime intermedio) in quanto non concerne l'omessa citazione dell'imputato ma la sua partecipazione (consapevole) al giudizio. Pertanto, tale nullitą non č pił deducibile, perché sanata, vuoi allorquando l'imputato abbia chiesto che si proceda con il rito abbreviato, vuoi allorquando l'imputato abbia comunque assunto una condotta processuale incompatibile con la deducibilitą della nullitą. (Mass. redaz.).