(massima n. 1)
In materia di prove, l'inutilizzabilitā degli atti, non trasmessi al giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 416, comma secondo, c.p.p., č una sanzione di carattere generale che non č limitata ad una sola fase processuale, ma puō essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Purtuttavia detti atti possono essere acquisiti, e conseguentemente utilizzati, dal giudice del dibattimento ex art. 507 c.p.p., attesa la natura sostanziale di tale norma che č diretta alla ricerca della veritā, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova. (Nella fattispecie, il giudice di primo grado aveva disposto l'acquisizione agli atti, in forza dell'art. 507 c.p.p., di tabulati relativi a conversazioni telefoniche che non erano stati prodotti per l'udienza preliminare; la corte d'appello aveva poi ritenuto che i tabulati stessi non potevano essere utilizzati ai fini della decisione non essendo stati depositati dal P.M. per l'udienza preliminare. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato con rinvio la sentenza della corte di merito facendo obbligo al giudice del rinvio di riesaminare il materiale probatorio anche sulla base delle risultanze dei suddetti tabulati che l'impugnata sentenza aveva escluso dal novero delle prove utilizzabili ai fini della decisione).