(massima n. 1)
Non è configurabile inosservanza da parte del P.M. dell'obbligo di cui all'art. 416, comma 2, c.p.p., di depositare, con la richiesta di rinvio a giudizio, tutta la documentazione relativa alle indagini espletate, allorché, pur difettando l'immediata disponibilità di parte del materiale probatorio, esso risulti, in base agli atti, trasmesso sicché la difesa è in condizione di chiederne l'acquisizione al fine di prenderne visione ed estrarne copia. (Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili due videocassette con le quali erano stati ripresi i fatti di causa, pur mancanti dagli atti, ma i cui verbali di sequestro erano stati regolarmente allegati).