(massima n. 1)
Non č abnorme il provvedimento del Gip il quale, decidendo su una richiesta di rinvio a giudizio relativa a numerose persone imputate, disponga la restituzione degli atti al P.M. perché formuli la propria richiesta relativamente alla posizione di un imputato nei confronti del quale non sia stata sollevata nessuna imputazione, sebbene il suo nominativo sia ricompreso nella lista degli imputati. Infatti, il principio della tassativitā degli esiti dell'udienza preliminare non opera nell'ipotesi in cui manchi l'imputazione, e, in tal caso, la restituzione degli atti al P.M., lungi dal determinare una stasi irrimediabile del procedimento, rappresenta l'unico mezzo per superare il blocco dello stesso, determinato dall'impossibilitā di decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, e, quindi, per assicurare al processo il suo corso normale.