(massima n. 1)
L'omessa notifica all'imputato, prima della richiesta di rinvio a giudizio, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p., non rientrando fra le violazioni di cui all'art. 179 c.p.p., non comporta nullitą assoluta del procedimento e deve pertanto essere dedotta non oltre i termini di cui all'art. 180 c.p.p.