(massima n. 1)
La nullitą conseguente all'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari - come fissate all'art. 415 bis c.p.p. - va catalogata tra quelle cd. a regime intermedio, in quanto nullitą di ordine generale priva di carattere assoluto, sicché essa va eccepita o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado.