(massima n. 1)
Qualora l'attore, a fondamento della propria pretesa, non abbia indicato, né depositato, il contratto collettivo e controparte ne abbia contestato l'esistenza, č precluso al giudice l'esercizio dei poteri ufficiosi per l'acquisizione del suddetto contratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del merito che aveva accolto la domanda attorea sulla base del contratto collettivo acquisito attraverso consulenza tecnica).