(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 415 bis c.p.p. non può trovare applicazione nel procedimento davanti al giudice di pace ed è, pertanto, da considerare abnorme, in quanto produttivo di una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, il provvedimento con il quale il giudice di pace, sulla base del mancato adempimento di quanto previsto dal citato art. 415 bis, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.