(massima n. 1)
Non č abnorme ma deve ritenersi, anzi giustificato, alla luce di una interpretazione della norma conforme ai principi costituzionali, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullitā del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero per mancata notifica al difensore dell'indagato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 bis, comma 1, c.p.p., richiamato dall'art. 550, comma 1, stesso codice, nulla rilevando in contrario che la mancata notifica sia dipesa dal fatto che, nel corso delle indagini preliminari, non fosse intervenuta nomina di un difensore di fiducia e non vi fosse stata occasione di dar luogo alla nomina di un difensore d'ufficio, ben potendo tale ultimo adempimento, pur in assenza di specifica previsione, essere attuato dal pubblico ministero proprio ai fini della notifica di cui al citato art. 415 bis.