(massima n. 1)
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, previsto dall'art. 415 bis c.p.p., va notificato, oltre che alla persona sottoposta alle suddette indagini, anche al difensore e pertanto, alla luce del fondamentale principio di cui all'art. 24, comma secondo, della Costituzione (secondo cui la difesa č diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento), il pubblico ministero, ove fino a quel momento non vi sia stata nomina di alcun difensore, deve nominare un difensore d'ufficio al quale possa quindi essere effettuata la notifica dell'avviso in questione.