(massima n. 1)
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere notificato, in applicazione del primo comma dell'art. 415 bis c.p.p., tanto alla persona sottoposta alle indagini che al suo difensore, di talchè, quando detto difensore non risulti in precedenza nominato, il P.M. deve allo scopo designarne uno d'ufficio, cui l'avviso va spedito pena la determinazione di nullità a mente dell'art. 178 lett. c) del codice di rito. Da ciò consegue che non è abnorme, ed è anzi legittima, l'ordinanza con la quale il giudice dibattimentale, rilevata l'omessa notifica dell'avviso ad un difensore dell'imputato, dichiara la nullità del successivo decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552 comma secondo c.p.p., ed ordina la restituzione degli atti al P.M.