(massima n. 1)
La deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista nell'interesse esclusivo dell'indagato (o dell'imputato) che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, in correlazione con la tutela della libertà personale, con la conseguenza che spetta all'indagato ed al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini e consentire al giudice di procedere anche durante il periodo feriale. Detta rinuncia può essere anche tacita quando possa essere desunta da condotte ed iniziative implicitamente significative della volontà dell'indagato di rinunciare alla sospensione dei termini. (Nella specie la tacita rinuncia è stata desunta nell'ipotesi in cui, validamente notificato l'avviso, ex art. 415 bis, c.p.p., alla persona sottoposta alle indagini, quest'ultima abbia fatto richiesta di essere sottoposta ad interrogatorio, presentandosi al P.M., accompagnata dal difensore, in periodo di sospensione feriale)