(massima n. 1)
L'avvenuta emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p., cosģ come non impedisce l'espletamento di ulteriori indagini entro i termini di durata fissati dalla legge o prorogati dal giudice, non impedisce neppure che possa essere avanzata richiesta di proroga dei termini di durata della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma secondo, c.p.p. (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui, in pendenza della procedura di notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., era apparsa la necessitą di ulteriori, complessi accertamenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni di alcuni «collaboratori di giustizia»).