(massima n. 1)
L'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p. non č suscettibile di delega alla polizia giudiziaria, in quanto rientrante nell'ambito delle attivitā riservate al diretto espletamento da parte del P.M. procedente, unico legittimato a sottoscriverlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza del Gup con la quale era stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, siccome sottoscritto da un rappresentante della polizia giudiziaria).