(massima n. 1)
Non č configurabile la nullitā della richiesta di rinvio a giudizio prevista per il caso in cui essa non sia preceduta dall'invito alla persona indagata a valersi della facoltā di rendere l'interrogatorio quando, ritualmente notificatole l'avviso di conclusione delle indagini contenente il predetto invito, l'interrogatorio non abbia poi, di fatto, avuto luogo, per mancata presentazione dell'indagato o per suo rifiuto di rispondere in assenza del difensore. (Nella specie l'indagato si era rifiutato di rendere l'interrogatorio, pur da lui richiesto e non potutosi espletare per assenza reiterata e ingiustificata del difensore di fiducia, pretendendo la nomina di un difensore di ufficio e un ulteriore rinvio dell'incombente ad altra data).