(massima n. 1)
Nel caso in cui gli atti siano trasmessi al P.M. per l'ulteriore corso, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado, non č dovuta la rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Tribunale aveva dichiarato la nullitā del decreto di citazione a giudizio per omissione dell'avviso di conclusione delle indagini).