(massima n. 1)
L'archiviazione degli atti per essere rimasti ignoti gli autori del reato, rappresentando ipotesi oggettivamente diversa da tutti gli altri casi di archiviazione previsti dalla legge, non determina alcuna preclusione processuale alla ripresa delle indagini, quando emergano elementi di indizio a carico di un soggetto determinato. Infatti l'art. 414 c.p.p. prevede che il Gip autorizzi la riapertura delle indagini solo per le ipotesi in cui il provvedimento di archiviazione sia stato emesso a norma degli articoli precedenti (infondatezza della notizia di reato, difetto di procedibilitą, estinzione del reato, mancata previsione del fatto come reato).