(massima n. 1)
In tema di riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 c.p.p., deve ritenersi che eventuali irregolarità afferenti il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari autorizzi la suddetta riapertura, siccome non sanzionate dalla legge con previsione di nullità, non possano costituire motivo d'impugnazione del provvedimento medesimo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso un provvedimento di riapertura delle indagini non giustificato, secondo il ricorrente, dalla effettiva emergenza di elementi di novità — peraltro ritenuti invece sussistenti dalla Corte medesima — rispetto alle risultanze sulla base delle quali era stata disposta in precedenza l'archiviazione).