(massima n. 1)
Sussiste continuitā funzionale ed identitaria, dopo la riforma di cui alla legge n. 479 del 1999, tra l'ufficio del G.i.p. presso il Tribunale e l'ufficio del G.i.p. presso la Pretura, precedentemente previsto. Ne consegue che č necessaria l'autorizzazione alla riapertura delle indagini con conseguente inutilizzabilitā degli atti assunti in mancanza di essa in ipotesi di archiviazione, per la medesima notitia criminis pronunziata, prima della riforma legislativa citata, dal G.i.p. presso la Pretura.