(massima n. 1)
Nell'ipotesi di reato permanente, l'archiviazione non seguita dalla riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. non preclude la possibilitą di valutare i comportamenti ed i fatti successivi all'archiviazione, che valgano a dimostrare la consumazione del reato anche alla luce delle condotte pregresse poste in essere dall'imputato. (Fattispecie in tema di partecipazione ad associazione mafiosa, in cui la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilitą dell'azione penale).