(massima n. 1)
Nei reati di cui all'art. 16 del D.L.vo n. 59 del 2005 (oggi art. 29 quattordecies del D.L.vo n. 152 del 2006) attinenti alla violazione della disciplina di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, il bene giuridico tutelato č rappresentato dall'interesse pubblico alla salubritā dell'ambiente, sė che persona offesa dei medesimi č lo Stato che tutela tale interesse ovvero la P.A. che direttamente esercita le attivitā di controllo e di prevenzione per impedire possibili forme di aggressione al medesimo. (Fattispecie in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione).