(massima n. 1)
All'udienza camerale fissata, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art. 410, comma 3, c.p.p., hanno titolo a partecipare solo le persone offese che, ancorché non destinatarie dell'avviso previsto dall'art. 408, comma 3, c.p.p., abbiano comunque presentato dichiarazione di opposizione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli eredi della persona offesa, opponente e successivamente deceduta, i quali, non in detta loro qualitą ma assumendo di essere anch'essi persone offese, avevano lamentato di non essere stati avvisati dell'udienza camerale).