(massima n. 1)
In tema di archiviazione, l'omessa fissazione da parte del Gip dell'udienza camerale di cui all'art. 410 c.p.p. e la mancata motivazione in ordine all'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio (art. 178 lett. c, c.p.p.) deducibile in Cassazione.