(massima n. 1)
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione tutte le volte che, pur in presenza di opposizione, detta archiviazione venga disposta de plano, al di fuori dei casi previsti dal secondo comma dell'art. 410 c.p.p. (inammissibilità dell'opposizione ed infondatezza della notizia del reato).