(massima n. 2)
Quando sia proposto ricorso diretto per cassazione avverso ordinanze che dispongono misure coercitive, le doglianze attinenti al difetto dei gravi indizi di colpevolezza, oltre che delle esigenze cautelari, rilevano soltanto se si traducano in un motivo di annullamento per violazione dell'obbligo della motivazione secondo le previsioni dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., esulando dalle funzioni della corte di legittimità la valutazione della sussistenza, in concreto, degli indizi e delle esigenze cautelari. Pertanto quando l'ordinanza contenga la precisa e circostanziata enunciazione dei fatti addebitati con la specificazione di elementi di estremo dettaglio, in riferimento a tempo, luoghi e modalità, in tema di fatti delittuosi connessi, nella specie, all'esercizio della prostituzione, oltre che l'espresso richiamo della richiesta del P.M., l'obbligo della motivazione è sicuramente assolto, essendo gli indagati in condizione di potere esplicare pienamente ogni possibilità di difesa.