(massima n. 1)
In tema di archiviazione, l'omessa fissazione da parte del G.i.p. dell'udienza camerale di cui all'art. 410 c.p.p. e l'omessa motivazione in ordine all'inammissibilitą dell'opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c ), c.p.p., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione.