(massima n. 1)
In tema di opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutarne l'ammissibilità ai sensi dell'art. 410 c.p.p. in base alla sola pertinenza dell'investigazione suppletiva, atteso che il giudizio sulla rilevanza dell'opposizione attiene piuttosto alla fondatezza dei temi di indagine sollecitati e, in quanto tale, non può non svolgersi nel contraddittorio tra le parti che consegue alla dichiarazione di ammissibilità dell'opposizione medesima.