(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 877 c.c. il diritto di costruire in aderenza può essere esercitato esclusivamente nelle ipotesi di cui: a) al primo comma, che attribuisce al proprietario del suolo sul cui confine il vicino abbia in precedenza edificato la possibilità, se non avvalersi della facoltà di chiedere la comunione del muro, di realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso (in tali casi, ove tale diritto sia controverso la sentenza ha natura dichiarativa); b) al secondo comma, in relazione all'art. 875 comma primo c.c., che prevede — nei casi in cui il vicino abbia edificato a distanza inferiore alla metà di quella legale o regolamentare — la possibilità di chiedere l'acquisizione in proprietà, previo indennizzo, della parte di suolo compresa tra il confine ed il muro del vicino, occupata ai fini dell'edificazione in aderenza alla fabbrica del confinante (in quest'ultima ipotesi la sentenza, che riconosca il diritto potestativo, ha natura costitutiva). Pertanto, poichè rispetto alle predette ipotesi tertium non datur nel caso in cui sia incerto il confine tra i fondi è priva di fondamento normativo la pretesa di costruire in aderenza al fabbricato del vicino senza corrispondere l'indennità dovuta per acquisire la proprietà del suolo contiguo, di cui sia controversa la proprietà.