(massima n. 1)
In sede di decisione sull'ammissibilitą dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione č consentita al giudice la valutazione, adeguatamente motivata, circa la potenzialitą dimostrativa delle prove indicate nell'opposizione stessa, potendo verificare la non inerenza alla notizia di reato e l'irrilevanza, ossia la non incidenza concreta sulle risultanze dell'attivitą compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.