(massima n. 1)
Nell'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa ai sensi dell'art. 410 c.p.p., l'omessa indicazione delle investigazioni suppletive non ne determina automaticamente l'inammissibilità. Infatti, la persona offesa qualora si trovi nella impossibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, può sempre far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, sulla base della facoltà, riconosciutale dall'art. 90 c.p.p., di presentare memorie al giudice e nel caso in cui le sue argomentazioni risultino fondate e convincenti, il giudice dovrà fissare, a norma dell'art. 409, comma 2 c.p.p., l'udienza in camera di consiglio, così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dall'art. 410 c.p.p. Resta fermo, tuttavia, l'uso del potere interdittivo da parte del giudice nei casi in cui verifichi l'infondatezza della notizia di reato.