(massima n. 1)
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la disciplina contenuta nell'art. 410, comma 1, c.p.p., prevede due condizioni di ammissibilitą dell'opposizione, l'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Quindi, l'opposizione deve indicare un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica, tale da porsi rispetto ai risultati conseguiti dalle indagini dell'organo di pubblica accusa in rapporto di strumentalitą dialettica secondo i parametri della pertinenza e della rilevanza, e deve contenere una prospettazione di mezzi della indagine concreti e specifici. (Mass. redaz.).