(massima n. 1)
Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 410 del c.p.p., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò è impugnabile con il ricorso per cassazione. Ne consegue che non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità eventuali ragioni di infondatezza dei temi di prova indicati nell'atto di opposizione, neppure ove attengano a una valutazione prognostica dell'esito della «investigazione suppletiva» e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. (Mass. redaz.).