(massima n. 1)
Per la costruzione in aderenza si richiede che non ricorra alcuna utilizzazione del muro del vicino e che la nuova fabbrica sia completamente autonoma (sia strutturalmente e strumentalmente, che funzionalmente) dalla costruzione preesistente, per modo che, ogni qualvolta vi sia utilizzazione del muro del vicino, deve ritenersi che la nuova fabbrica non possa considerarsi in maniera dissimile dalla edificazione in appoggio, mancando, in tal caso, la suddetta completa autonomia, in quanto il perimento o la demolizione della fabbrica preesistente non potrebbero verificarsi senza che la integrità e l'autosufficienza della nuova costruzione ne fossero compromesse. Non si può configurare come costruzione in aderenza, ma va qualificata costruzione in appoggio, quella che, pur essendo strutturalmente indipendente, tragga dal muro del vicino, a causa dell'esiguo ed inadeguato spessore del muro perimetrale di essa, particolari vantaggi ed utilità (come, oltre la coibenza termica e l'isolamento acustico, la protezione contro le intemperie e la inclemenza del tempo, la sicurezza della propria integrità e la stabilità statica), derivanti dall'espletamento, da parte del muro dello stabile preesistente, di una funzione analoga a quella svolta nella situazione tipica della costruzione in appoggio.