(massima n. 1)
Qualora l'aderenza tra due costruzioni non sia stata perfettamente realizzata il giudice, ove non rilevi, per il particolare modo in cui la prima costruzione è stata fatta, l'impossibilità di costruire in aderenza alla costruzione già elevata, non può ordinare l'arretramento della nuova costruzione solo perché l'aderenza tra le due costruzioni non è stata eseguita in modo perfetto, se prima non accerta (e ciò ad evitare inutili demolizioni stante la possibilità del secondo costruttore di ricostruire in aderenza) che le intercapedini esistenti tra le due costruzioni non possano essere colmate mediante opportuni accorgimenti tecnici; dovendo il giudice diversamente disporre che le stesse siano eliminate, completando e perfezionando l'aderenza, nell'ambito e nel rispetto della scelta compiuta dal costruttore.