(massima n. 1)
La costruzione in aderenza al muro posto sul confine, ai sensi ed agli effetti dell'art. 877 c.c., deve essere ravvisata anche in presenza di modeste intercapedini, ove queste derivino da mere anomalie edificatorie e siano altresģ agevolmente colmabili senza appoggi o spinte sul manufatto preesistente (nella specie, trattavasi di un distacco variabile da zero a sedici centimetri e derivante dal fatto che il muro si presentava inclinato rispetto al piano di posa).