(massima n. 1)
L'interpello ex art. 875, secondo comma, c.c., costituendo condizione dell'azione esperita per ottenere la comunione del muro del vicino, è validamente proposto anche dopo la realizzazione delle nuove fabbriche in appoggio o in aderenza a tale muro, ovvero a distanza non regolamentare rispetto al medesimo, sempre che preceda la sentenza costitutiva della comunione e, quindi, comporti la possibilità per la controparte di esercitare la scelta spettantele ai sensi dell'art. 875 citato; conseguentemente, la parte convenuta in giudizio per la demolizione di fabbriche costruite a distanza illegale può formulare l'interpello in questione anche attraverso la domanda riconvenzionale di comunione del muro del vicino, fondata sul summenzionato art. 875, oppure attraverso un atto successivo del processo, come l'atto di appello, costituendo corrispondentemente contro-diritto opposto dal convenuto.