(massima n. 1)
L'acquisto ex art. 875 c.c. della comunione del muro altrui, non sul confine, che č condizionato nella validitā alla concreta realizzazione dell'unico scopo per il quale č consentito (fabbricare contro il muro), deve precedere l'attivitā di costruzione cui č correlato, o almeno coincidere temporaneamente con il suo inizio, e, pertanto, deve consentirsi, o disporsi, in base a semplice enunciazione della volontā di attuare il suindicato scopo, con la conseguenza che esso puō essere legittimamente rifiutato, in via preventiva, soltanto in relazione alla certezza della giuridica impossibilitā del proprietario richiedente di eseguire la costruzione per cui l'acquisto č chiesto. Una tale impossibilitā non č desumibile dalla mancanza della licenza di costruzione, o concessione, in quanto l'esigenza di detta licenza, o concessione, non comporta, soprattutto nei rapporti fra privati, compressione del diritto di proprietā o di facoltā ad esso inerenti.