(massima n. 1)
La disciplina della prevenzione di cui all'art. 875 c.c. implica che in tanto esiste il diritto di prevenzione, in quanto ciascuno dei due contrapposti interessati possa costruire sul confine ovvero a distanza da esso inferiore alla metà di quella legale o regolamentare e che, corrispondentemente, in tanto esiste il diritto del prevenuto di costruire in appoggio o in aderenza, nell'ipotesi di costruzione non a confine (artt. 875 e 877, secondo comma, c.c.), in quanto al preveniente sia consentito, a sua volta, di optare per il prolungamento della sua costruzione sino al confine. Pertanto, sopravvenuta, dopo il legittimo esercizio del diritto di prevenzione, una nuova disciplina urbanistica (nella specie: piano regolatore generale) che, vietando le costruzioni se non ad una data distanza dal confine, impedisca a chi ha costruito per primo di valersi dell'opzione suindicata, non può il prevenuto invocare l'art. 875 citato per costruire in appoggio o aderenza al muro del vicino, essendole costruzioni da realizzarsi soggette a tale nuova disciplina e dovendo escludersi la sussistenza di diritti quesiti in base alla situazione verificatasi anteriormente a detta disciplina, anche in relazione all'interpello eventualmente formulato ai sensi del menzionato art. 875, in quanto il diritto a costruire secondo la normativa urbanistica vigente in un determinato tempo resta insensibile alle innovazioni in materia solo per le situazioni già consolidate, ossia per le costruzioni già esistenti.