(massima n. 1)
Poiché l'art. 345 c.p.c. consente, in deroga al divieto del novum in appello, di chiedere il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado, anche l'ulteriore rivalutazione monetaria della somma liquidata a tale titolo dal primo giudice, trattandosi di debito di valore, può essere liquidata dal giudice d'appello sino alla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado.