(massima n. 1)
In tema di distanze legali il principio della prevenzione opera, nei rapporti fra privati, anche nel caso in cui la prima costruzione sia stata realizzata senza la prescritta concessione o licenza edilizia e sia quindi illegittima sotto il profilo urbanistico, giacche non e ipotizzabile alcuna lesione soggettiva del proprietario prevenuto, il quale non ha alcun diritto all'osservanza, da parte del preveniente, delle norme edilizie non integrative del codice civile in materia di distanze, come quelle delle leggi urbanistiche concernenti l'obbligo della licenza o della concessione, che attengono esclusivamente all'aspetto formale dell'attività costruttiva. (La corte, nel formulare il principio surrichiamato, ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto fondata la domanda di demolizione dell'edificio costruito dalla convenuta in attuazione del piano di zona di cui alla legge 167/1962 a distanza illegale dalla costruzione realizzata per prima dagli attori, disattendendo la censura sollevata con il ricorso dalla convenuta che aveva dedotto che la costruzione degli attori eseguita senza licenza edilizia e non riportata nella mappa catastale non fosse stata perciò considerata nel progetto elaborato per il piano di zona di cui alla legge di edilizia pubblica e residenziale).