(massima n. 1)
Ai fini della concessione della proroga dei termini di custodia cautelare, non č sufficiente l'implicito e generico riferimento alla richiesta avanzata dal pubblico ministero per ottenere dal giudice per le indagini preliminari altri sei mesi di proroga per le indagini, ove i motivi indicati in quest'ultima istanza non siano stati riportati anche in quella relativa alla proroga della custodia cautelare e nella relativa ordinanza del Gip, sulla quale deve intervenire, nel contraddittorio delle parti, il riesame del tribunale. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso del P.M. avverso ordinanza di riesame che aveva revocato l'ordinanza di custodia cautelare, negando la proroga dei termini in quanto il P.M. non accennava ad ulteriori indagini da compiere).