(massima n. 1)
In tema di proroga del termine stabilito per il compimento delle indagini preliminari, soltanto se la richiesta di proroga č pervenuta al Gip prima che il termine sia scaduto, questi č tenuto o a concedere la proroga ovvero, qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concederla, a provvedere a norma del quinto comma dell'art. 406 c.p.p. Nel caso in cui, invece, la richiesta pervenga al Gip quando il termine č giā scaduto, detto giudice, atteso il chiaro disposto del settimo comma del succitato articolo, non puō che fissare un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del P.M. a norma dell'art. 405 c.p.p.