(massima n. 1)
La notificazione della richiesta di proroga delle indagini di cui all'art. 406 c.p.p. mira a realizzare il contraddittorio cartolare fra le parti, che il P.M. non deve impedire qualora l'organo dell'accusa sia in possesso, oltre che delle generalitā, anche della indicazione del domicilio della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, indicazione eventualmente giā comunicata dalla polizia giudiziaria (art. 347 c.p.p.) ovvero altrimenti acquisita direttamente dallo stesso P.M. (art. 330 c.p.p.). Pertanto, tale indicazione deve, se giā emergente dagli atti dell'indagine, essere precisata nella richiesta, formulata ai sensi della seconda parte del primo comma dell'art. 406 c.p.p. Ne consegue ulteriormente che, in presenza di istanza del P.M. di proroga del termine delle indagini preliminari, che non contenga anche l'indicazione di almeno alcuno dei luoghi riferibili alla persona nei cui confronti si procede né altra indicazione sulla impossibilitā di acquisizione del dato in questione, non č abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., investito della istanza, richieda all'organo dell'accusa di fornire, eventualmente, il dato mancante, necessario per la notificazione ex art. 406, comma terzo, c.p.p.