(massima n. 1)
I termini di durata delle indagini preliminari previsti dall'art. 407 c.p.p. non hanno pił ragione di operare una volta che, all'esito di dette indagini, il pubblico ministero abbia formulato le proprie richieste conclusive. Pertanto, pur quando, a cagione della mancata osservanza dei summenzionati termini, il giudice per le indagini preliminari abbia respinto una richiesta di proroga avanzata ai sensi dell'art. 406 c.p.p., nulla vieta che lo stesso giudice, a fronte della successiva richiesta di archiviazione, respinga anche tale richiesta per la ritenuta necessitą di ulteriori indagini e, ai sensi dell'art. 409, comma 4, c.p.p., le indichi al pubblico ministero, fissando il relativo termine per il loro compimento; termine che rimane quindi, a questo punto, l'unico al quale l'organo dell'accusa deve attenersi.