(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, la durata massima della custodia nella fase delle indagini preliminari è aumentata, ai sensi dell'art. 303, comma primo lett. a) nn. 2 e 3, c.p.p., da sei mesi ad un anno per i delitti consumati indicati nell'art. 407, comma secondo lett. a) n. 7 bis, c.p.p., ma rimane ferma a mesi sei per gli stessi delitti ove integrati a livello di tentativo, ostandovi il principio di tassatività ed atteso che ove il legislatore ha voluto ricomprendervi i delitti tentati, come nel n. 2 della stessa lett. a) del comma secondo del citato art. 407, ciò è avvenuto espressamente