(massima n. 1)
A seguito dell'entrata in vigore del comma 1 bis dell'art. 405 c.p.p., introdotto con L. n. 46 del 2006, la decisione della Corte di cassazione sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. comporta l'obbligo del P.M. di richiedere l'archiviazione del procedimento penale avviato, se non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico dell'indagato. L'interesse alla decisione della Cassazione, perciò, non può essere automaticamente escluso nel caso appena descritto, e però, stante il criterio di attualità e concretezza con cui deve essere analizzato tale requisito, si pretende che esso sia stato dedotto e giustificato dal ricorrente.