(massima n. 1)
L'ordinanza del Gip che, disattendendo l'istanza di partecipazione personale, dispone la partecipazione a distanza dell'indagato all'udienza fissata per l'espletamento di incidente probatorio non può considerarsi abnorme, atteso che, essendo normativamente attribuito a quel giudice il potere di statuire al riguardo, tale provvedimento non esula dagli schemi tipici del sistema processuale, né produce alcuna stasi processuale. (Di conseguenza la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, pur osservando che, a differenza di quanto statuito dal Gip, nel caso di procedimento contro più indagati la possibilità di far ricorso al collegamento audiovisivo sussiste solo nei confronti di quegli, tra gli indagati sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ordinamento penitenziario cui è contestato alcuno tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis. La Corte ha altresì escluso la sussistenza di una nullità generale ex art. 178, lett. c, c.p.p. in quanto l'intervento dell'imputato non è precluso, ma assicurato mediante modalità partecipative previste dall'ordinamento), è possibile far ricorso al collegamento audiovisivo anche nei confronti di quegli, tra gli indagati, cui non è contestato alcuno tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis.