(massima n. 1)
In sede di investigazioni difensive, gli avvertimenti che il difensore deve rivolgere al soggetto dichiarante, ai sensi dell'art. 391 bis, comma terzo, c.p.p., a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni, debbono essere specificamente verbalizzati, non potendosi ritenere sufficiente la mera attestazione, da parte dello stesso difensore, secondo quanto previsto dall'art. 391 ter, comma 1, c.p.p., dell'avvenuta effettuazione dei suddetti avvertimenti.